Al Sindaco del Comune di Castelbuono
Dott. Antonio Tumminello
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono
Annamaria Mazzola
Oggetto: Proposta di Mozione/deliberazione, rivolta agli Organi di Governo del Comune di Castelbuono, affinché istituiscano l’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n.3 del 2012.
Premesso che
-la legge 27 gennaio 2012, n. 3 detta
le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovra indebitamento” e si rivolge essenzialmente ai consumatori ed ai
piccoli imprenditori che non siano più in grado di far fronte ai debiti
contratti;
-tale legge, che per la sua
importanza è stata soprannominata “salva suicidi” in quanto permette al
consumatore ed al piccolo imprenditore di pagare una percentuale dei propri
debiti e non l’intera esposizione debitoria, consente di elaborare dei piani
del consumatore anche per famiglie che per motivi gravi, quali la perdita del
posto di lavoro, la morte di un percettore di reddito, una grave malattia o
altre situazioni di difficoltà non colpevole, vogliono far fronte ai loro
obblighi di debito, non possono pagare tutto il debito a cui sono tenuti, ma
vogliono affrontare questo loro dovere attraverso una rinegoziazione di quanto
dovuto e grazie alla “procedura di
composizione della crisi da sovra indebitamento”;
-il debitore in stato di sovra
indebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di
Composizione della Crisi, di cui all’articolo 15 e depositando la proposta di
piano presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza, ai sensi dell’articolo
9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano
che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso,
compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali
gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 4;
- tra i creditori si possono
annoverare anche le banche per i mutui contratti e “Riscossioni Sicilia”.;
Visto che
- in tutte e tre le procedure para
concorsuali disciplinate dalla Legge n° 3 del 2012, ovvero nell’accordo di
composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del
debitore, il debitore deve essere assistito da un Organismo di Composizione
delle crisi da sovra indebitamento;
-tale Organismo è contemplato
dall’art. 15 della legge citata ed ha trovato piena attuazione e disciplina nel
Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014, rubricato “Regolamento
recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione
della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale
ha istituito un apposito Registro;
-una volta istituiti, dunque, gli
Organismi di Conciliazione devono iscriversi nell’apposito Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia, il quale disciplina i requisiti e le modalità per
l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la
determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi, a
carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione
delle crisi da sovra indebitamento Assieme alla domanda di iscrizione nel
registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro
regolamento di procedura;
-l’art. 15 della Legge 3/2012 prevede
che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano
adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità;
-il comma 1 dell’art 4 del Decreto
n.202 del 2014 dispone che “Nel registro sono iscritti, a domanda, gli
organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città Metropolitane,
dalle Regioni e dalle Istituzioni Universitarie pubbliche”.
Considerato che
-ai sensi del commi da 5° ad 8°
dell’art. 15 della Legge 3/2012 l’Organismo di Composizione delle crisi da
sovra indebitamento, oltre a quanto previsto negli articoli da 6 a 14-terdecies
della stessa legge, ha i seguenti compiti:
• assumere
ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e
soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano
del debitore ed all’esecuzione dello stesso. Nella procedura di liquidazione
del patrimonio del debitore questo vale solo se il Giudice nomina come
liquidatore l’organismo di composizione;
• verificare,
in tutte e tre le procedure para concorsuali, la veridicità dei dati contenuti
nella proposta o nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa
allegati ed attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e
soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano
del debitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore;
• effettuare
le attività di pubblicità e le comunicazioni a tutte le parti della procedura o
ai soli creditori disposte dal Giudice in tutti e tre i procedimenti;
• quando
il Giudice lo dispone, ai sensi del 1° comma dell’art. 13, per le procedure di
accordo di composizione e di piano del debitore o del 2° comma dell’art.
14-quinquies, per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore
della Legge 3/2012, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore.
Appreso che
-il Comune di Castelbuono non ha
ancora provveduto ad istituire un proprio Organismo di Composizione della Crisi
da sovra indebitamento;
Atteso che
-l’istituzione dell’Organismo di Composizione
presso il Comune di Castelbuono e la conseguente iscrizione nell’apposito
Registro presso il Ministero della Giustizia rappresenterebbe, in questo
drammatico momento di crisi e se adeguatamente pubblicizzato, un essenziale strumento per aiutare i cittadini
in difficoltà a far fronte più serenamente e realisticamente ai propri debiti,
considerata anche la scarsa conoscenza e
richiesta di applicazione della legge n. 3/2012, contribuendo certamente a
salvare dalla disperazione molte
famiglie.
Impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
Comunale
affinché pervengano
alla istituzione dell’Organismo di Composizione della crisi da sovra
indebitamento, ai sensi dell’art.15 della legge n.3 del 2012.
Castelbuono lì 22 Maggio 2015
Peppe Cicero
In Rappresentanza del
MoVimento 5 Stelle Castelbuono